Codice civile
Art. 899 c.c. — Comunione di alberi
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli alberi nella siepe comune sono comuni. Quelli sulla linea di confine si presumono comuni salvo prova contraria. Gli alberi che fungono da limite o appartengono alla siepe comune non possono essere tagliati unilateralmente: servono consenso o accertamento giudiziale della necessità o convenienza.
Esempio pratico
Un albero segnala il confine e uno dei vicini vuole abbatterlo. Deve verificare titolarità e funzione di limite, poi ottenere il consenso o rivolgersi al giudice.