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Codice civile

Art. 898 c.c. — Comunione di siepi 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La siepe che separa due fondi si presume comune e la manutenzione è condivisa, salvo termini di confine o altre prove contrarie. Se solo un fondo è recintato, il codice individua criteri per attribuire la siepe a quel proprietario. Occorre distinguere titolarità e distanza di piantagione.

Esempio pratico

Due proprietari dividono la manutenzione della siepe separatrice. Un titolo che ne dimostri l'appartenenza esclusiva può cambiare la ripartizione.

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