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Art. 919 c.c. — Scioglimento del consorzio 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IX — Delle acque

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Lo scioglimento del consorzio richiede una maggioranza superiore ai tre quarti. In alternativa un interessato può chiedere la divisione quando essa sia realizzabile senza grave danno. La norma protegge l’utilità dell’organizzazione comune da uno scioglimento troppo facile, lasciando spazio alla separazione quando non comprometta seriamente il sistema.

Esempio pratico

Una parte degli aderenti vuole sciogliere il consorzio. Una maggioranza pari esattamente ai tre quarti non soddisfa il requisito del superamento della soglia.

Note

Coordinare con D.Lgs. 152/2006, art. 144: acque superficiali e sotterranee appartenenti al demanio dello Stato. La disciplina civilistica non attribuisce un diritto libero di prelievo e non sostituisce concessioni, autorizzazioni o regole idrauliche pertinenti.

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