Codice civile
Art. 918 c.c. — Consorzi volontari
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione IX — Delle acque
Testo dell'articolo
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I proprietari di fondi vicini possono organizzare l’uso comune delle acque dello stesso bacino o di bacini contigui attraverso un consorzio volontario. Adesione e regolamento devono risultare per iscritto. Il regolamento si delibera con la maggioranza calcolata sull’estensione dei terreni serviti dall’acqua, non con un semplice voto per persona. Il consorzio non sostituisce il regime pubblico della risorsa.
Esempio pratico
Quattro agricoltori organizzano una distribuzione comune. Mettono per iscritto adesioni e regolamento e calcolano la maggioranza in base ai terreni serviti.
Giurisprudenza
Natura del consorzio irriguo e giurisdizione
Corte di cassazione, sez. U, ordinanza n. 15658, 2023, Rv. 668345-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per il Consorzio irriguo di Chivasso le Sezioni Unite hanno attribuito al giudice ordinario la lite sulla riscossione dei crediti, considerando natura privatistica e finalità di miglioramento fondiario. L’assimilazione al consorzio volontario dipende dalle funzioni concretamente esaminate.
Fonte →
Note
Coordinare con D.Lgs. 152/2006, art. 144: acque superficiali e sotterranee appartenenti al demanio dello Stato. La disciplina civilistica non attribuisce un diritto libero di prelievo e non sostituisce concessioni, autorizzazioni o regole idrauliche pertinenti.