Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 923 c.c. — Cose suscettibili di occupazione 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’occupazione permette di acquistare cose mobili che non appartengono a nessuno. Rientrano nel testo le cose abbandonate e gli animali oggetto di caccia o pesca, ma soltanto nei limiti delle leggi speciali. Una cosa smarrita non è abbandonata: resta soggetta alla procedura del ritrovamento. Gli immobili non diventano occupabili perché inutilizzati.

Esempio pratico

Una valigia lasciata temporaneamente vicino a una fermata non può essere trattata come cosa abbandonata soltanto perché il proprietario non è visibile.

Note

Animali e fauna: coordinare il regime civilistico con la disciplina speciale. L. 157/1992, art. 1: fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato. Nessuna libera occupazione di fauna protetta.

Articoli collegati