Codice civile
Art. 924 c.c. — Sciami di api
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione
Testo dell'articolo
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il proprietario di uno sciame può seguirlo anche sul fondo altrui, indennizzando i danni causati. Se non lo insegue entro due giorni oppure interrompe l’inseguimento per due giorni, il proprietario del fondo può prenderlo e trattenerlo. La norma collega la tutela della proprietà dello sciame a un’attività tempestiva di recupero.
Esempio pratico
Uno sciame si posa nel terreno confinante. L’apicoltore lo segue subito, concorda modalità sicure di recupero e indennizza l’eventuale danno alle colture.