Codice civile
Art. 927 c.c. — Cose ritrovate
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione
Testo dell'articolo
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario. Se non sa chi sia, deve consegnarla senza ritardo al servizio comunale competente del luogo del ritrovamento, spiegando come e dove l’ha trovata. Il testo ufficiale conserva il richiamo storico al podestà. La scoperta non consente di appropriarsi immediatamente del bene.
Esempio pratico
Si trova un orologio su una panchina senza poter identificare il titolare. Lo si consegna al Comune competente, indicando luogo e circostanze e conservando la documentazione della consegna.
Note
Il riferimento testuale al podestà è storico. La consegna avviene presso il servizio comunale competente, nell’ordinamento attuale del Comune (D.Lgs. 267/2000, art. 50). Coordinare la pubblicazione con l’albo pretorio online ex L. 69/2009, art. 32, conservando la scansione civilistica del ritrovamento.