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Art. 928 c.c. — Pubblicazione del ritrovamento 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il podestà rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il Comune deve rendere nota la consegna della cosa ritrovata attraverso la pubblicazione prevista dalla norma: due domeniche successive, con permanenza per tre giorni ogni volta. Il riferimento al podestà è storico e la pubblicità va coordinata con l’albo pretorio online. Questa fase permette al proprietario di riconoscere il bene e incide sulla decorrenza del termine successivo.

Esempio pratico

Dopo la consegna di un oggetto, il ritrovatore verifica con il Comune le date della pubblicazione, necessarie per individuare l’ultimo giorno da cui decorre l’anno dell’articolo 929.

Note

Il riferimento testuale al podestà è storico. La consegna avviene presso il servizio comunale competente, nell’ordinamento attuale del Comune (D.Lgs. 267/2000, art. 50). Coordinare la pubblicazione con l’albo pretorio online ex L. 69/2009, art. 32, conservando la scansione civilistica del ritrovamento.

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