Codice civile
Art. 928 c.c. — Pubblicazione del ritrovamento
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione
Testo dell'articolo
Il podestà rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il Comune deve rendere nota la consegna della cosa ritrovata attraverso la pubblicazione prevista dalla norma: due domeniche successive, con permanenza per tre giorni ogni volta. Il riferimento al podestà è storico e la pubblicità va coordinata con l’albo pretorio online. Questa fase permette al proprietario di riconoscere il bene e incide sulla decorrenza del termine successivo.
Esempio pratico
Dopo la consegna di un oggetto, il ritrovatore verifica con il Comune le date della pubblicazione, necessarie per individuare l’ultimo giorno da cui decorre l’anno dell’articolo 929.
Note
Il riferimento testuale al podestà è storico. La consegna avviene presso il servizio comunale competente, nell’ordinamento attuale del Comune (D.Lgs. 267/2000, art. 50). Coordinare la pubblicazione con l’albo pretorio online ex L. 69/2009, art. 32, conservando la scansione civilistica del ritrovamento.