Codice civile
Art. 933 c.c. — Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione
Testo dell'articolo
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per cose gettate in mare, cose rigettate dal mare e piante o erbe delle rive marine, il codice rinvia alle leggi speciali. Lo stesso avviene per aeromobili e loro relitti ritrovati. Il rinvio impedisce di applicare automaticamente la comune procedura del ritrovamento o la semplice occupazione a oggetti soggetti a una disciplina particolare.
Esempio pratico
Una parte riconoscibile di un aeromobile viene rinvenuta su un terreno. Il ritrovatore verifica la procedura speciale invece di trattarla come oggetto abbandonato ordinario.