Codice civile
Art. 932 c.c. — Tesoro
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo III — Dei modi di acquisto della proprietà; Sezione I — Dell’occupazione e dell’invenzione
Testo dell'articolo
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
È tesoro una cosa mobile di pregio nascosta o sotterrata della quale nessuno riesce a provare la proprietà. Di regola spetta al proprietario del fondo. Se viene scoperta casualmente nel fondo o in una cosa mobile altrui, si divide per metà con il ritrovatore. Per oggetti culturali o archeologici prevalgono le leggi speciali: non si applica automaticamente questa divisione.
Esempio pratico
Durante lavori ordinari emerge un oggetto nascosto. Prima di applicare la regola del tesoro si verifica se qualcuno possa provarne la proprietà e se si tratti di reperto soggetto al Codice dei beni culturali.
Giurisprudenza
Premio per reperti archeologici e giurisdizione
Corte di cassazione, sez. U, ordinanza n. 2932, 2025, Rv. 673630-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Le Sezioni Unite distinguono il vecchio sistema del premio da quello del Codice dei beni culturali. Nel procedimento attuale esaminato la posizione del privato resta di interesse legittimo fino alla determinazione conclusiva dell’amministrazione, con devoluzione della controversia al giudice amministrativo.
Fonte →
Note
Beni culturali: prevale la disciplina speciale del D.Lgs. 42/2004, artt. 90–92. Denuncia della scoperta fortuita entro ventiquattro ore, conservazione, appartenenza pubblica e distinto premio. Non attribuire automaticamente metà del reperto al ritrovatore.