Codice civile
Art. 980 c.c. — Cessione dell'usufrutto
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finchè non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’usufruttuario può cedere il suo diritto per una parte o per tutta la durata residua, salvo divieti del titolo. La cessione non crea una durata nuova. Finché non viene notificata al proprietario, cedente e cessionario rimangono solidalmente obbligati verso di lui.
Esempio pratico
L’usufruttuario cede il diritto a un terzo: l’atto deve rispettare il termine originario ed essere notificato al proprietario.
Giurisprudenza
Morte del cessionario e durata originaria
Corte di cassazione, sez. 2, n. 8911, 2016, Rv. 639894 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La rassegna chiarisce che, se l’acquirente dell’usufrutto muore prima del titolare originario, il diritto ceduto può passare ai suoi successori nei limiti della durata collegata alla vita del cedente. La cessione non rende il diritto perpetuo e non ne modifica il termine originario.
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