Codice civile
Art. 987 c.c. — Miniere, cave e torbiere
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.
Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.
Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’usufruttuario può godere delle cave e torbiere già attive all’inizio del diritto; per aprirne altre serve il consenso del proprietario. Attività minerarie e permessi possono generare indennità reciproche per danni o diminuito godimento. Il diritto civile non sostituisce le autorizzazioni di settore.
Esempio pratico
Un terreno in usufrutto contiene una cava inattiva: prima di avviarla si controllano consenso e titoli necessari.