Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 987 c.c. — Miniere, cave e torbiere 

Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.

Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’usufruttuario può godere delle cave e torbiere già attive all’inizio del diritto; per aprirne altre serve il consenso del proprietario. Attività minerarie e permessi possono generare indennità reciproche per danni o diminuito godimento. Il diritto civile non sostituisce le autorizzazioni di settore.

Esempio pratico

Un terreno in usufrutto contiene una cava inattiva: prima di avviarla si controllano consenso e titoli necessari.

Articoli collegati