Codice civile
Art. 986 c.c. — Addizioni
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
L'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell'usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le aggiunte sono ammesse se rispettano la destinazione economica del bene. Alla fine dell’usufrutto l’autore può rimuoverle senza danneggiare la cosa, salvo che il proprietario preferisca conservarle pagando l’indennità prevista. Se inseparabili e migliorative, opera la disciplina dei miglioramenti.
Esempio pratico
L’usufruttuario installa una struttura rimovibile: alla riconsegna si verifica se possa toglierla e se il proprietario intenda trattenerla.