Codice civile
Art. 990 c.c. — Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli alberi di alto fusto caduti, spezzati o morti per un accidente rimangono al proprietario. L’usufruttuario può impiegarli nelle riparazioni che deve sostenere. La norma va distinta da quella relativa agli alberi fruttiferi, per i quali è previsto un regime diverso.
Esempio pratico
Una tempesta abbatte alberi di alto fusto: l’usufruttuario ne usa il legno per una riparazione che è a suo carico.