Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 996 c.c. — Cose deteriorabili 

Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I beni che si logorano gradualmente possono essere usati secondo la loro destinazione e restituiti nello stato finale. Questa regola riguarda il normale deterioramento dovuto all’uso consentito e va coordinata con gli obblighi generali dell’usufruttuario. Non autorizza distruzioni o impieghi estranei alla funzione del bene.

Esempio pratico

Un arredo si usura durante un uso ordinario: si distingue il logoramento normale da danni causati da condotte non consentite.

Articoli collegati