Codice civile
Art. 104 c.c. — Effetti dell'opposizione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio
Testo dell'articolo
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il primo comma è abrogato e non va usato per affermare un’automatica sospensione secondo il vecchio testo. Il comma rimasto prevede che, se l’opposizione è respinta, chi l’ha proposta possa essere condannato a risarcire i danni. Questa previsione non riguarda gli ascendenti né il pubblico ministero. La condanna non deriva automaticamente dal rigetto.
Esempio pratico
Un soggetto legittimato diverso da un ascendente propone un’opposizione infondata che causa un danno dimostrato: il rigetto può essere seguito da una condanna risarcitoria.
Note
D.P.R. 396/2000, articolo 110: abrogato il primo comma. Testo operativo depurato dalla parte soppressa.