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Codice civile

Art. 103 c.c. — Atto di opposizione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’atto di opposizione deve indicare la qualità che legittima chi lo propone, la causa ostativa e l’elezione di domicilio nel comune dove si trova il tribunale competente. Il secondo comma è abrogato: la procedura deve essere ricostruita con la disciplina vigente dello stato civile, senza ripristinare formalità soppresse.

Esempio pratico

Un genitore oppone un impedimento: nell’atto precisa il rapporto di parentela, il motivo legale e il domicilio richiesto.

Note

D.P.R. 396/2000, articolo 110: abrogato il secondo comma. Testo operativo depurato dalla parte soppressa.

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