Codice civile
Art. 103 c.c. — Atto di opposizione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione II — Delle formalità preliminari del matrimonio
Testo dell'articolo
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’atto di opposizione deve indicare la qualità che legittima chi lo propone, la causa ostativa e l’elezione di domicilio nel comune dove si trova il tribunale competente. Il secondo comma è abrogato: la procedura deve essere ricostruita con la disciplina vigente dello stato civile, senza ripristinare formalità soppresse.
Esempio pratico
Un genitore oppone un impedimento: nell’atto precisa il rapporto di parentela, il motivo legale e il domicilio richiesto.
Note
D.P.R. 396/2000, articolo 110: abrogato il secondo comma. Testo operativo depurato dalla parte soppressa.