Codice civile
Art. 108 c.c. — Inapponibilità di termini e condizioni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione III — Della celebrazione del matrimonio
Testo dell'articolo
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il consenso matrimoniale non può essere sottoposto a termine o condizione. Se gli sposi li appongono, l’ufficiale non deve celebrare. Se celebra ugualmente, quei termini o condizioni si considerano non apposti: il matrimonio non diventa una relazione a scadenza per volontà privata.
Esempio pratico
Gli sposi dichiarano di sposarsi solo per due anni: l’ufficiale deve rifiutare una celebrazione con quel consenso condizionato.
Giurisprudenza
Condizione sul vincolo e tutela dell’affidamento
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 12738, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La nullità ecclesiastica fondata su una condizione relativa al futuro non viene automaticamente riconosciuta nell’ordinamento italiano. Quando la condizione è rimasta nella sfera interiore di un coniuge e l’altro non la conosceva né poteva conoscerla, la tutela del suo affidamento può ostacolare la delibazione. Il giudice italiano accerta questo profilo autonomamente.
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