Codice civile
Art. 113 c.c. — Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione III — Della celebrazione del matrimonio
Testo dell'articolo
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il matrimonio resta valido se chi lo celebra, pur privo della qualifica, esercita pubblicamente le funzioni di ufficiale dello stato civile. La protezione viene meno se entrambi gli sposi sapevano, al momento della celebrazione, che mancava la qualifica. Non basta la conoscenza di uno solo per integrare questa eccezione.
Esempio pratico
Un funzionario esercita pubblicamente le funzioni pur essendo privo dell’investitura: gli sposi inconsapevoli sono protetti dalla regola dell’apparenza.