Codice civile
Art. 114 c.c. — Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione III — Della celebrazione del matrimonio
Testo dell'articolo
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il testo assegna la celebrazione dei matrimoni della casa reale al presidente del Senato e prevede deroghe monarchiche. È una disposizione storica non applicabile nella Repubblica, anche se ancora conservata nella banca dati. Non può fondare privilegi matrimoniali attuali.
Esempio pratico
Chi consulta il codice per una celebrazione odierna trova una nota storica, non una procedura alternativa utilizzabile.
Note
Disposizione monarchica formalmente conservata nella banca dati, storica e inapplicabile nell’ordinamento repubblicano; non qualificata come abrogazione espressa.