Codice civile
Art. 130 c.c. — Atto di celebrazione del matrimonio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VII — Delle prove della celebrazione del matrimonio
Testo dell'articolo
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per far valere lo stato di coniuge e gli effetti del matrimonio occorre presentare l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile. Il solo comportamento sociale come coppia sposata non basta. Restano le eccezioni previste dagli articoli 132 e 133 per provare una celebrazione quando manca l’atto.
Esempio pratico
Una persona domanda un effetto giuridico del matrimonio e presenta l’estratto dell’atto; la semplice convivenza conosciuta dai vicini non lo sostituisce.