Codice civile
Art. 129-bis c.c. — Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio
Testo dell'articolo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il coniuge al quale è imputabile la nullità deve corrispondere all’altro, in buona fede, una congrua indennità quando il matrimonio è annullato, anche senza prova di un danno. L’indennità comprende almeno una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. Sono dovuti anche gli alimenti se non vi sono altri obbligati. È prevista inoltre la responsabilità del terzo al quale sia imputabile la nullità; se ha concorso con uno sposo, risponde solidalmente con lui per l’indennità.
Esempio pratico
Uno sposo causa consapevolmente la nullità mentre l’altro è in buona fede: dopo l’annullamento il giudice valuta l’imputabilità e l’indennità, senza richiedere la prova di uno specifico danno per il minimo legale.
Giurisprudenza
Riserva mentale e dovere di informazione
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 28390, Rv. 672555-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Non dà luogo a responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione, da parte di uno dei due coniugi e prima della celebrazione, dello stato psichico d'incertezza circa la permanenza del matrimonio e della scelta di contrarlo con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che esso non si dissolva, trattandosi di comunicazione derivante da opzione rimessa alla sfera personale e affettiva, valevole a determinare l'insorgenza di un dovere esclusivamente morale o sociale e non di un obbligo giuridico.
Fonte →
Note
Testo riscontrato nella fonte istituzionale conservata; versione corrente al 6 ottobre 2026 ancora da confermare su fonte normativa aggiornata. WIPO contiene la versione 2016; il documento giudiziario di confronto non dichiara la data di consolidamento. La scheda è preparata, senza attestazione di testo vigente definitivamente verificato. Confronto aggiuntivo eseguito con la riproduzione normativa dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026: testo coincidente, senza chiudere arbitrariamente la conferma istituzionale corrente.