Codice civile
Art. 132 c.c. — Mancanza dell'atto di celebrazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VII — Delle prove della celebrazione del matrimonio
Testo dell'articolo
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se i registri mancano, sono distrutti o smarriti, la celebrazione può essere provata secondo l’articolo 452. Se l’atto non fu inserito per dolo o colpa dell’ufficiale oppure forza maggiore, la prova è ammessa purché vi sia possesso di stato conforme e non equivoco. Non è una regola che consente di creare un matrimonio mai celebrato.
Esempio pratico
Un incendio distrugge i registri: gli interessati possono dimostrare una celebrazione effettivamente avvenuta con i mezzi ammessi dalla legge.