Codice civile
Art. 133 c.c. — Prova della celebrazione risultante da sentenza penale
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VII — Delle prove della celebrazione del matrimonio
Testo dell'articolo
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se una sentenza penale accerta la celebrazione del matrimonio, l’iscrizione nei registri della sentenza assicura al matrimonio gli effetti dalla data della celebrazione, verso gli sposi e i figli. La sentenza deve riguardare proprio la prova di quella celebrazione: non qualunque condanna relativa alla coppia ha questo effetto.
Esempio pratico
In un processo è accertato che il matrimonio fu celebrato ma non correttamente registrato: la sentenza viene iscritta e gli effetti decorrono dalla celebrazione accertata.