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Codice civile

Art. 143-bis c.c. — Cognome della moglie 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo IV — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testo prevede che la moglie aggiunga al proprio cognome quello del marito e lo conservi durante la vedovanza fino a nuove nozze. L’aggiunta va distinta dalla sostituzione del cognome anagrafico: non impone di identificare la donna con il cognome del marito nei documenti o contesti in cui rileva il cognome proprio. Sono inoltre previste regole speciali nella separazione e nello scioglimento.

Esempio pratico

Una donna sposata resta identificata nelle liste e nella tessera elettorale senza il cognome del marito, come chiarito dalla Cassazione nel 2026.

Giurisprudenza

  • Cognome della donna nelle liste e tessere elettorali

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 3534, Rv. 677635-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito, in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 Carta di Nizza e 14 CEDU.

    Fonte →

Note

Testo riscontrato nella fonte istituzionale conservata; versione corrente al 6 ottobre 2026 ancora da confermare su fonte normativa aggiornata. WIPO contiene la versione 2016; il documento giudiziario di confronto non dichiara la data di consolidamento. La scheda è preparata, senza attestazione di testo vigente definitivamente verificato. Confronto aggiuntivo eseguito con la riproduzione normativa dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026: testo coincidente, senza chiudere arbitrariamente la conferma istituzionale corrente.

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