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Codice civile

Art. 143 c.c. — Diritti e doveri reciproci dei coniugi 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo IV — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I coniugi hanno uguali diritti e doveri: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione. Entrambi contribuiscono ai bisogni familiari secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo. Contribuire non significa necessariamente versare la stessa somma: il lavoro domestico ha rilievo. Le conseguenze della violazione dipendono dal rimedio e dai suoi requisiti, senza automatismi tra addebito, risarcimento e responsabilità penale.

Esempio pratico

Uno sposo ha reddito maggiore e l’altro svolge buona parte del lavoro domestico: la contribuzione si valuta considerando entrambe le forme di apporto.

Giurisprudenza

  • Contribuzione proporzionata e accordi sulle spese

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 13366, Rv. 671459-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che, dopo aver erroneamente escluso la vincolatività dell'accordo raggiunto tra i coniugi, anteriormente alla separazione, finalizzato alla suddivisione pro quota diseguale delle spese familiari, aveva dichiarato non ripetibile il pagamento integrale delle stesse da parte del marito).

    Fonte →
  • Violenza e prova ai fini dell’addebito

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 19705, Rv. 675916-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia di separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità.

    Fonte →

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