Codice civile
Art. 164 c.c. — Simulazione delle convenzioni matrimoniali
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I terzi possono provare che una convenzione matrimoniale è simulata, cioè diversa da quanto realmente voluto. Le controdichiarazioni scritte fra i partecipanti producono effetti solo con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che erano parti della convenzione. Non basta un accordo segreto fra due soltanto se le parti erano più numerose.
Esempio pratico
Una convenzione coinvolge anche un terzo disponente. I soli coniugi firmano una controdichiarazione nascosta: va verificato il requisito del consenso simultaneo di tutti richiesto dalla norma.
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.