Codice civile
Art. 166 c.c. — Capacità dell'inabilitato
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’inabilitato, o chi è già sottoposto a un giudizio di inabilitazione, deve essere assistito dal curatore per le stipulazioni e donazioni fatte nel contratto matrimoniale. Se il curatore non è ancora nominato occorre un curatore speciale. La norma riguarda questi atti patrimoniali, non un’automatica invalidità del matrimonio.
Esempio pratico
Durante un giudizio di inabilitazione una persona vuole stipulare una convenzione matrimoniale. Occorre l’assistenza del curatore già nominato o di quello speciale.
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.