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Codice civile

Art. 197 c.c. — Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il prelievo non può danneggiare i terzi se la proprietà individuale non risulta da un atto con data certa. La prova che può bastare fra coniugi non è quindi sempre sufficiente contro i terzi. Resta il regresso nei termini previsti sui beni spettanti all’altro coniuge e sugli altri suoi beni.

Esempio pratico

Durante la divisione un coniuge invoca contro un creditore una scrittura senza data certa per sottrarre un mobile. Il prelievo a danno del terzo incontra il limite previsto dalla norma.

Note

Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

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