Codice civile
Art. 196 c.c. — Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale
Testo dell'articolo
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando un mobile personale prelevabile non si trova più, il coniuge o gli eredi possono reclamarne il valore e provarne l’importo anche per notorietà. Il diritto non opera se la mancanza deriva da consumazione per uso, perimento o altra causa non imputabile all’altro coniuge. Non è un risarcimento automatico per qualunque oggetto assente.
Esempio pratico
Un oggetto personale prelevabile è stato alienato dall’altro coniuge. Si accertano la causa della mancanza e il valore; diverso è il normale consumo per uso non imputabile.
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.