Codice civile
Art. 2007 c.c. — Distruzione del titolo
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo II - Dei titoli al portatore
Testo dell'articolo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La distruzione provata di un titolo al portatore permette al possessore di chiedere all’emittente un duplicato o un titolo equivalente. A differenza del semplice smarrimento, la prova della distruzione esclude che il documento originale possa ancora circolare. Le spese della nuova emissione gravano sul richiedente.
La prova deve riguardare il titolo identificato e la sua effettiva distruzione. Il fatto che il documento non si trovi più non dimostra necessariamente che sia stato distrutto. Se la prova manca, il terzo comma rinvia alle regole dell’articolo 2006: non si può trasformare una perdita incerta in una richiesta ordinaria di duplicato.
La sostituzione conserva la funzione del titolo e non crea un nuovo credito di importo aggiuntivo. Rimangono applicabili le norme speciali relative allo strumento, che possono stabilire forme e controlli diversi. È quindi necessario distinguere documenti danneggiati ma identificabili, documenti distrutti e documenti soltanto mancanti.
Esempio pratico
Un incendio distrugge un titolo del quale esistono identificazione e prove attendibili della presenza nel luogo incendiato. Il possessore può chiedere un duplicato se dimostra la distruzione; la sola dichiarazione di non ritrovarlo conduce invece alla disciplina della perdita.