Codice civile
Art. 2006 c.c. — Smarrimento e sottrazione del titolo
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo II - Dei titoli al portatore
Testo dell'articolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli noli vengano presentati da altri.
È salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per i titoli al portatore smarriti o sottratti, la regola generale esclude l’ammortamento, salvo una diversa legge speciale. La semplice denuncia non priva quindi il documento della sua efficacia cartolare né determina ordinariamente un pagamento immediato al denunciante.
Chi denuncia all’emittente la perdita e ne fornisce la prova può ottenere la prestazione e gli accessori dopo il decorso della prescrizione del titolo. L’attesa protegge il debitore dal rischio di una seconda richiesta del possessore. Prima di quel momento, il pagamento al presentatore libera il debitore, salvo la prova che conoscesse il vizio del suo possesso.
La norma conserva la possibilità di agire contro il possessore e prevede una tutela anticipata particolare per l’esercizio dei diritti inerenti alle azioni al portatore, con autorizzazione e possibile cauzione. Queste regole devono essere coordinate con la disciplina dello strumento effettivamente ammesso. Il precedente sul venir meno del rischio di circolazione riguarda una situazione specifica e non rende superfluo l’accertamento dei presupposti.
Esempio pratico
Il proprietario perde un titolo al portatore e informa l’emittente. Non ottiene per questo un duplicato immediato: deve provare l’evento e verificare la disciplina applicabile, mentre il debitore deve valutare correttamente un’eventuale presentazione del titolo da parte di altri.
Giurisprudenza
Differimento della prestazione e rischio di doppio pagamento
Corte di cassazione, sez. Sez. I, sentenza n. 4571, 1992 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi
L’attesa collegata alla prescrizione tutela l’emittente dal rischio che il titolo sottratto torni legittimamente in circolazione. Nel caso esaminato, quel differimento non operava perché i titoli erano già stati sorteggiati per il rimborso e mancavano i presupposti della successiva circolazione.
Fonte →
Note
La fonte istituzionale reca «noli» nel quarto comma; refuso conservato nella citazione. La spiegazione espone il senso del limite senza correzione silenziosa. Le azioni e i libretti al portatore richiedono il coordinamento con le leggi speciali e con i relativi regimi temporali.