Codice civile
Art. 2012 c.c. — Obblighi del girante
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo III - Dei titoli all’ordine
Testo dell'articolo
Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il girante, nella disciplina generale, non garantisce l’adempimento dell’emittente soltanto perché ha trasferito il titolo. La girata e l’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento sono effetti distinti: il primo non produce automaticamente il secondo.
La regola ammette due deroghe: una diversa disposizione di legge oppure una clausola contraria risultante dal titolo. Prima di escludere o affermare un diritto di regresso occorre quindi identificare il documento e le garanzie effettivamente previste. Una disciplina cambiaria speciale non può essere trasposta senza controllo a tutti i titoli all’ordine.
La disposizione riguarda l’inadempimento dell’emittente. Non risolve, da sola, responsabilità che possano derivare da un distinto contratto, da dichiarazioni inesatte o da altri comportamenti del trasferente. La valutazione deve individuare il fondamento concreto della pretesa e le eventuali condizioni richieste per esercitarla.
Esempio pratico
Un possessore riceve per girata un titolo e l’emittente non paga. Non può presumere una garanzia del girante dalla sola firma: controlla prima la legge speciale e le clausole del documento, oltre a eventuali obblighi derivanti dal contratto di trasferimento.