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Codice civile

Art. 2019 c.c. — Effetti dell'ammortamento 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo III - Dei titoli all’ordine

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.

Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Quando il termine previsto decorre senza opposizione, il titolo perde efficacia. L’ammortamento separa così l’esercizio del diritto dal documento mancante, che non può più essere utilizzato come prima per ottenere il pagamento dall’emittente. Restano salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento.

Il ricorrente deve presentare il decreto e il certificato del cancelliere che attesta la mancata opposizione. Può allora esigere il pagamento oppure ottenere un duplicato quando il titolo è in bianco o non ancora scaduto. Gli adempimenti documentali e la scadenza del credito restano rilevanti anche dopo il procedimento.

La perdita di efficacia cartolare non risolve automaticamente ogni disputa sulla titolarità sostanziale. Un detentore che ritenga illegittimo il vantaggio ottenuto dal ricorrente può disporre di una diversa azione nei suoi confronti, secondo i relativi presupposti. Il precedente sul libretto illustra questa distinzione nel particolare regime allora applicabile.

Esempio pratico

Nessun detentore si oppone nel termine. Il ricorrente ottiene il certificato richiesto e lo presenta con il decreto; se il titolo non è ancora scaduto chiede il duplicato, senza anticipare per questo la scadenza originaria del credito.

Giurisprudenza

  • Inefficacia del titolo e rapporti fra detentore e ammortante

    Corte di cassazione, sez. Sez. I, sentenza n. 15126, 2014 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi

    L’inefficacia conseguente all’ammortamento protegge il pagamento dell’emittente ma non decide definitivamente ogni controversia sulla titolarità del credito. Nel caso del libretto esaminato, rimaneva possibile l’azione del detentore contro chi aveva ottenuto il duplicato.

    Fonte →

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