Codice civile
Art. 2018 c.c. — Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo III - Dei titoli all’ordine
Testo dell'articolo
Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Durante il termine previsto per l’opposizione, il ricorrente può compiere gli atti diretti a conservare i propri diritti. La pendenza di questa fase non lo obbliga quindi a rimanere inattivo rispetto a scadenze o iniziative necessarie alla tutela della posizione.
Se il titolo è già scaduto o pagabile a vista, può chiederne il pagamento prestando cauzione oppure domandare il deposito giudiziario della somma. Questi strumenti tutelano l’interesse alla prestazione senza ignorare il possibile conflitto con il detentore. Il pagamento anticipato protetto dalla cauzione va distinto dal pagamento libero dopo la stabilizzazione degli effetti dell’ammortamento.
Occorre verificare i requisiti del titolo, il decreto emesso e la disciplina speciale applicabile. La disposizione non assegna al ricorrente un diritto incondizionato a essere pagato subito per qualsiasi titolo, né esaurisce gli atti necessari a evitare una prescrizione.
Esempio pratico
Il decreto riguarda un titolo già scaduto, ma il termine per l’opposizione è ancora in corso. Il ricorrente valuta il pagamento con cauzione o il deposito giudiziario, senza presumere che il solo decreto imponga un pagamento immediato privo di garanzie.