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Codice civile

Art. 2024 c.c. — Vincoli sul credito 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo V - Dei titoli di credito; Capo IV - Dei titoli nominativi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.

Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 2022.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Un vincolo sul credito incorporato in un titolo nominativo produce effetti verso l’emittente e i terzi soltanto se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro. La norma rende conoscibile la limitazione attraverso entrambe le sedi cartolari previste.

Il secondo comma richiama le verifiche dell’articolo 2022 per l’annotazione. Non basta quindi un accordo fra i soli interessati o una comunicazione generica all’emittente per ottenere tutti gli effetti di opponibilità. Costituzione del vincolo, identificazione dei soggetti e formalità richieste devono essere esaminate secondo il tipo di vincolo.

Per pignoramento, sequestro, pegno e altri vincoli possono operare ulteriori disposizioni. Il precedente sulle azioni cartacee indica che l’annotazione nel solo libro soci non sostituisce gli adempimenti sul titolo e la sua apprensione richiesti nel caso. Gli strumenti in gestione accentrata seguono invece il proprio regime speciale.

Esempio pratico

Le parti costituiscono un vincolo su un titolo nominativo e lo fanno annotare soltanto nel registro. Per l’opponibilità non considerano completa la procedura generale: verificano anche l’annotazione sul documento e le ulteriori formalità imposte dal tipo di vincolo.

Giurisprudenza

  • Pignoramento dei titoli nominativi e formalità del vincolo

    Corte di cassazione, sez. Sez. I, sentenza n. 1588, 2017 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi

    L’annotazione del pignoramento nel solo libro dei soci non basta a renderlo opponibile al portatore quando il regime richiede anche l’esecuzione sul titolo e la sua apprensione. Le formalità cartolari e la registrazione hanno funzioni complementari.

    Fonte →

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