Codice civile
Art. 2028 c.c. — Obbligo di continuare la gestione
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VI - Della gestione di affari
Testo dell'articolo
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finchè l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finchè l'erede possa provvedere direttamente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Chi assume consapevolmente la gestione di un affare altrui senza esservi obbligato deve continuarla fino a quando l’interessato può provvedere personalmente. La gestione di affari presuppone quindi un intervento volontario nella sfera di un altro soggetto, distinto dall’esecuzione di un mandato già conferito o di un dovere preesistente.
La continuità dell’intervento evita che l’affare venga abbandonato in una situazione più rischiosa. L’obbligo prosegue anche se l’interessato muore prima della conclusione, finché l’erede può intervenire direttamente. Non comporta però una facoltà illimitata di ingerirsi negli affari altrui: devono essere considerati necessità dell’intervento, volontà dell’interessato e condizioni della gestione.
Il rimborso non segue automaticamente dalla sola esecuzione di attività: l’articolo 2031 richiede una gestione utilmente iniziata e considera il divieto dell’interessato. La massima selezionata esclude la gestione quando il conflitto concreto rivela una volontà incompatibile con l’intervento, senza trasformare ogni successivo dissenso in un impedimento retroattivo.
Esempio pratico
Il proprietario è temporaneamente impossibilitato a intervenire e una perdita d’acqua minaccia la casa. Un vicino assume consapevolmente la gestione urgente e non abbandona il lavoro a metà; documenta interventi e spese e verifica i presupposti del rimborso.
Giurisprudenza
Gestione di affari e volontà contraria dell’interessato
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 21423, 2025, Rv. 675900-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La gestione di affari altrui non è configurabile in presenza di una situazione conflittuale tra le parti, tale da rivelare un interesse del dominus contrario all'intervento del preteso gestore, non potendo quest'ultimo consistere in un'azione posta in essere in sostituzione di colui che abbia manifestato, anche implicitamente, una volontà contraria o rivendicato un diritto incompatibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'esistenza di una vertenza giudiziaria pluridecennale tra le parti, in ordine al trasferimento di un immobile oggetto di un contratto preliminare di vendita, fosse compatibile con la ricorrenza di una negotiorum gestio idonea a fondare, in capo al soggetto non proprietario del bene, autore di un abuso edilizio, la pretesa di rimborso ex art. 31, comma 3, della l. n. 47 del 1985, delle somme versate per la definizione di una procedura di condono).
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