Codice civile
Art. 2029 c.c. — Capacità del gestore
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VI - Della gestione di affari
Testo dell'articolo
Il gestore deve avere la capacità di contrattare.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il gestore deve avere la capacità di contrattare. L’assunzione della gestione di un affare altrui non serve a superare le limitazioni che la legge pone alla capacità negoziale di chi interviene: gli atti possono incidere su obbligazioni, spese e responsabilità anche rilevanti.
La capacità richiesta deve essere valutata nel regime concretamente applicabile alla persona e al tipo di atto. Non basta confonderla con la capacità giuridica, che riguarda la titolarità dei diritti. Per minori, persone sottoposte a tutela o beneficiari di amministrazione di sostegno occorre verificare le regole e il provvedimento che disciplinano l’attività negoziale.
La norma si coordina con i presupposti generali della gestione, gli obblighi del gestore e l’eventuale ratifica. Una ratifica successiva non permette di dare per risolta senza esame ogni questione di capacità. Restano inoltre distinti gli effetti negoziali e l’eventuale responsabilità per un danno materialmente causato.
Esempio pratico
Una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno vorrebbe stipulare un contratto rilevante per gestire l’affare di un vicino assente. Prima di agire si verifica se il decreto le consenta quell’atto autonomamente o richieda assistenza o rappresentanza.