Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2032 c.c. — Ratifica dell'interessato 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VI - Della gestione di affari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La ratifica dell’interessato attribuisce alla gestione gli effetti che sarebbero derivati da un mandato. Può operare anche quando chi ha agito credeva di amministrare un affare proprio: l’adesione dell’interessato permette di ricondurre l’attività al modello dell’incarico.

Occorre però accertare una ratifica riferibile al soggetto interessato e alla concreta attività compiuta. Non basta attribuire a posteriori a una persona ogni atto eseguito da un terzo solo perché ne potrebbe aver tratto vantaggio. Forma, significato del comportamento ed effetti devono essere valutati anche alla luce della natura degli atti coinvolti.

La ratifica non è una formula che supera automaticamente invalidità, limiti di capacità o diritti dei terzi. La massima successoria illustra la necessità di identificare chi ha conferito la delega o ratificato una voltura: l’attività di un soggetto non identificato non permette di presumere l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato.

Esempio pratico

Un terzo ordina un lavoro credendo di essere proprietario del bene. Il vero proprietario valuta e ratifica quella gestione. Devono essere identificati l’attività accettata e gli effetti dell’adesione, senza dedurre una ratifica generica dalla sola conoscenza del lavoro.

Giurisprudenza

  • Ratifica e riferibilità al chiamato degli atti successori

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 22769, 2024, Rv. 672051-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.

    Fonte →

Articoli collegati