Codice civile
Art. 2031 c.c. — Obblighi dell'interessato
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VI - Della gestione di affari
Testo dell'articolo
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se la gestione è stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni assunte dal gestore in suo nome. Deve inoltre tenerlo indenne da quelle assunte in nome proprio e rimborsare le spese necessarie o utili, con gli interessi dal giorno in cui sono state sostenute. Le diverse modalità di assunzione dell’obbligazione determinano effetti differenti.
L’utilità deve essere riferita all’inizio della gestione e alle circostanze concrete. L’intervento non diventa automaticamente rimborsabile per il solo fatto di aver generato una spesa; occorrono i presupposti della gestione di affari e un’attività coerente con l’interesse tutelato. Il gestore deve identificare e documentare gli impegni e i costi per cui chiede tutela.
La disposizione non opera per atti eseguiti contro il divieto dell’interessato, salvo che il divieto sia contrario a legge, ordine pubblico o buon costume. La massima selezionata considera anche una volontà contraria desumibile dalla situazione conflittuale, ma entro la specifica vicenda esaminata.
Esempio pratico
Un gestore anticipa una spesa necessaria per riparare una perdita mentre il proprietario non può intervenire. Se la gestione è utilmente iniziata, chiede il rimborso documentando costo e data; se esisteva un valido divieto incompatibile con l’intervento, deve valutarne l’effetto.
Giurisprudenza
Gestione di affari e volontà contraria dell’interessato
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 21423, 2025, Rv. 675900-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La gestione di affari altrui non è configurabile in presenza di una situazione conflittuale tra le parti, tale da rivelare un interesse del dominus contrario all'intervento del preteso gestore, non potendo quest'ultimo consistere in un'azione posta in essere in sostituzione di colui che abbia manifestato, anche implicitamente, una volontà contraria o rivendicato un diritto incompatibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'esistenza di una vertenza giudiziaria pluridecennale tra le parti, in ordine al trasferimento di un immobile oggetto di un contratto preliminare di vendita, fosse compatibile con la ricorrenza di una negotiorum gestio idonea a fondare, in capo al soggetto non proprietario del bene, autore di un abuso edilizio, la pretesa di rimborso ex art. 31, comma 3, della l. n. 47 del 1985, delle somme versate per la definizione di una procedura di condono).
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