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Codice civile

Art. 2042 c.c. — Carattere sussidiario dell'azione 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VIII - Dell’arricchimento senza causa

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L’azione di arricchimento non è proponibile quando l’interessato dispone di un’altra azione per ottenere tutela del medesimo pregiudizio. La sussidiarietà impedisce di usare il rimedio generale come alternativa libera a una pretesa fondata su un contratto o su una specifica disposizione.

Occorre però distinguere l’esistenza originaria dell’altra tutela dalla mancanza dei suoi presupposti. La massima delle Sezioni Unite 11513/2026 considera proponibile l’arricchimento quando la ripetizione dell’indebito è preclusa per una carenza originaria dei requisiti, nella specifica vicenda di prestazioni non restituibili in natura.

La mera perdita di un’azione per prescrizione, decadenza o insufficienza della prova non può essere trattata indistintamente come assenza di un rimedio. Anche la disponibilità di un’azione risarcitoria per violazione di un patto fiduciario può escludere la sussidiarietà. La qualificazione dei fatti e della tutela alternativa va quindi svolta prima di proporre la domanda, senza dedurre la sua ammissibilità dal solo fallimento di un’altra iniziativa.

Esempio pratico

Un accordo fiduciario è violato e consente una domanda risarcitoria. Il soggetto non sceglie liberamente l’arricchimento al posto di quella tutela; diversa è l’ipotesi in cui una restituzione manchi dei propri presupposti fin dall’origine, da valutare nel suo specifico regime.

Giurisprudenza

  • Sussidiarietà rispetto alla ripetizione dell’indebito

    Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 11513, 2026, Rv. 677854-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di azione di indebito arricchimento, in caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito disciplinata dall'art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest'ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l'esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'esperibilità da parte di un Comune dell'azione ex art. 2041 c.c. a fronte della declaratoria di nullità del contratto di somministrazione di acqua, per carenza della forma scritta, rilevando che il ricorso all'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. da parte dell'amministrazione era impedito dall'impossibilità per l'utente di provvedere alla restituzione in natura dei quantitativi di acqua consumati).

    Fonte →
  • Patto fiduciario e disponibilità dell’azione risarcitoria

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 21346, 2025, Rv. 675898-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il pactum fiduciae non ha efficacia traslativa ma meramente obbligatoria, in quanto vincola al ritrasferimento della proprietà, sicché, in ipotesi di sua violazione, è possibile agire per il risarcimento del danno, con conseguente esclusione della proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., stante il difetto del requisito della sussidiarietà, necessario per attivare il rimedio generale contro l'ingiustificato arricchimento.

    Fonte →

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