Codice civile
Art. 2041 c.c. — Azione generale di arricchimento
Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo VIII - Dell’arricchimento senza causa
Testo dell'articolo
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Chi si arricchisce senza una giusta causa a danno di un’altra persona deve indennizzarne la correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti del proprio arricchimento. Il rimedio ristabilisce un equilibrio patrimoniale e non equivale al risarcimento integrale di ogni perdita o mancato guadagno.
Occorre provare arricchimento, depauperamento, collegamento fra i due e assenza di una giustificazione dell’attribuzione. L’indennizzo non supera né il beneficio ottenuto né la perdita correlata. Se l’arricchimento consiste in una cosa determinata ancora esistente al momento della domanda, la norma prevede la restituzione in natura.
L’azione è sussidiaria secondo l’articolo 2042. La massima delle Sezioni Unite 11513/2026 ammette il rimedio nel caso di contratto pubblico nullo per carenza della forma, distinguendolo dalle nullità per illiceità o frode. Non basta quindi che un contratto sia nullo o che una richiesta contrattuale non riesca per ottenere automaticamente un indennizzo.
Esempio pratico
Un soggetto riceve una prestazione utile priva di una valida causa e il prestatore subisce un costo correlato. Quest’ultimo verifica prima le altre azioni disponibili e, se ricorrono i presupposti, chiede l’indennizzo entro il minore limite fra beneficio e perdita.
Giurisprudenza
Contratto pubblico nullo per forma e arricchimento
Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 11513, 2026, Rv. 677854-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l'esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all'art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge; l'azione può essere esercitata - alle medesime condizioni - anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall'esecuzione del contratto nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. da parte di un Comune in relazione alla perdita economica subita a causa dell'esecuzione di un contratto di somministrazione di acqua, dichiarato nullo per carenza della forma scritta).
Fonte →
Note
La fonte istituzionale reca «arrichimento» nel secondo comma; refuso conservato nella citazione.