Codice civile
Art. 2063 c.c. — Oggetto
Libro V - Del lavoro · Titolo I - Della disciplina delle attività professionali; Capo II - Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
Testo dell'articolo
Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto: 1) la disciplina unitaria della produzione; 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali; 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La disposizione individuava gli oggetti delle ordinanze corporative: produzione, rapporti fra categorie e determinate tariffe. Prevedeva inoltre accordi economici collettivi fra le associazioni dell’ordinamento allora vigente. Il testo resta leggibile nella raccolta ufficiale, ma presuppone istituzioni soppresse.
Non può essere utilizzato oggi per attribuire a un’associazione privata il potere di emanare ordinanze vincolanti per un settore o di imporre tariffe generali. Gli eventuali accordi economici collettivi attuali hanno un fondamento e un’efficacia da individuare separatamente, senza equipararli ai provvedimenti corporativi del 1942.
La conservazione transitoria di norme pregresse prevista dall’articolo 43 del d.lgs.lgt. n. 369/1944 è distinta dalla possibilità di produrne di nuove. La scheda indica quindi non operatività del meccanismo corporativo, senza inventare una clausola di abrogazione espressa che Normattiva non riporta per l’articolo. La sintesi ha funzione storica e sistematica, non giurisprudenziale.
Esempio pratico
Un’organizzazione propone una tariffa obbligatoria per tutti gli operatori richiamando l’articolo 2063. Il richiamo non basta: occorre un potere previsto dalla legislazione attuale, che questa norma storica non attribuisce.
Note
Testo presente nella raccolta ufficiale; meccanismo corporativo non operativo dopo la soppressione dell’ordinamento. La pagina editoriale può rappresentarlo come implicitamente abrogato: non si attribuisce una clausola di abrogazione espressa non riportata da Normattiva.