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Codice civile

Art. 2064 c.c. — Formazione e pubblicazione 

Libro V - Del lavoro · Titolo I - Della disciplina delle attività professionali; Capo II - Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: testo storico non operativo ordinamento corporativo.

Testo dell'articolo

La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi sono regolate dalle leggi speciali.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La formazione e la pubblicazione delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi erano rimesse a leggi speciali. Si trattava di un rinvio procedurale a fonti e organi del sistema corporativo, non di una disciplina completa contenuta nel Codice.

La soppressione di quel sistema impedisce di utilizzare il rinvio per attivare oggi una procedura di ordinanza corporativa. La semplice pubblicazione di un accordo su un sito o il suo deposito presso un ufficio non gli conferiscono, in forza di questo articolo, efficacia generale.

Per documenti storici può essere necessario verificare le forme allora richieste e l’eventuale conservazione degli effetti delle norme già prodotte. Per accordi attuali si deve invece individuare la disciplina vigente della loro formazione ed efficacia. Il testo ufficiale è conservato come evidenza storica, con un avviso di non operatività del procedimento corporativo e senza massime attribuite artificialmente a questo rinvio.

Esempio pratico

Un accordo economico contemporaneo viene pubblicato in rete. La pubblicazione non lo trasforma in un’ordinanza corporativa né ne estende automaticamente gli effetti a soggetti estranei.

Note

Testo presente nella raccolta ufficiale; meccanismo corporativo non operativo dopo la soppressione dell’ordinamento. La pagina editoriale può rappresentarlo come implicitamente abrogato: non si attribuisce una clausola di abrogazione espressa non riportata da Normattiva.

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