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Codice civile

Art. 2068 c.c. — Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo 

Libro V - Del lavoro · Titolo I - Della disciplina delle attività professionali; Capo III - Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.

Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il primo comma riguarda rapporti disciplinati con atti della pubblica autorità conformi alla legge. Il secondo conservato nel testo ufficiale escludeva prestazioni personali o domestiche. Il segmento relativo al lavoro domestico è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 68/1969.

Non è quindi corretto affermare oggi che il lavoro domestico sia, per questa norma, escluso dalla contrattazione collettiva. La scheda conserva il testo documentale e ne indica il limite di efficacia, anziché riscrivere silenziosamente il comma. La sentenza è acquisita dalla fonte ufficiale.

Anche il primo comma richiede una lettura coordinata con l’evoluzione dell’impiego pubblico: molti rapporti sono oggi contrattualizzati secondo la legislazione speciale. Per ciascun caso vanno verificati ente, categoria e regime. La presenza di un datore pubblico non prova da sola che il contratto collettivo sia inapplicabile, né questa pronuncia equipara tutte le forme di lavoro pubblico e privato.

Esempio pratico

Una collaboratrice domestica rivendica un trattamento contrattuale. Il datore non può respingerlo invocando il divieto del secondo comma dichiarato illegittimo; resta da accertare quale contratto sia applicabile e quale prestazione sia dovuta.

Giurisprudenza

  • Lavoro domestico e contrattazione collettiva

    Corte costituzionale, sentenza n. 68, 1969 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    È stato rimosso il divieto del secondo comma relativo ai rapporti di lavoro domestico, ritenuto contrario al principio di eguaglianza. Il testo documentale non può quindi essere applicato per escludere questi rapporti dalla contrattazione.

    Fonte →

Note

----------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo-9 aprile 1969, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 16/04/1969, n. 98), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico".

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