Codice civile
Art. 2075 c.c. — Efficacia nel caso di variazioni nell'inquadramento
Libro V - Del lavoro · Titolo I - Della disciplina delle attività professionali; Capo III - Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate
Testo dell'articolo
Il contratto collettivo conserva efficacia nei confronti della categoria alla quale si riferisce, anche se la rappresentanza legale di questa, per effetto di variazioni nell'inquadramento, spetta ad altra associazione.
Questa ha però facoltà di denunziare il contratto collettivo indipendentemente dal termine fissato per la scadenza di esso.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La disposizione regolava la continuità del contratto corporativo quando cambiava l’inquadramento delle categorie e la loro rappresentanza legale. Consentiva alla nuova associazione una denuncia indipendente dalla scadenza stabilita.
L’inquadramento pubblicistico delle categorie e le associazioni corporative sono stati soppressi. La disposizione non attribuisce quindi oggi a qualunque associazione subentrante il potere di sciogliere un contratto collettivo sottoscritto da altri. Per fusioni, cambiamenti associativi o successioni attuali occorre esaminare regole dell’ente, contratto e disciplina applicabile.
Il testo ufficiale è conservato per continuità documentale. La non operatività del meccanismo storico non equivale a una regola secondo cui ogni mutamento associativo estingue gli accordi. La sintesi LEXMAAT delimita questo uso, senza inserire precedenti non pertinenti soltanto per completare la scheda.
Esempio pratico
Due associazioni si fondono. Gli effetti sui contratti collettivi vigenti vanno ricostruiti negli atti e nelle regole applicabili; non si attiva automaticamente la denuncia straordinaria prevista per il vecchio inquadramento corporativo.
Note
Testo presente nella raccolta ufficiale; meccanismo corporativo non operativo dopo la soppressione dell’ordinamento. La pagina editoriale può rappresentarlo come implicitamente abrogato: non si attribuisce una clausola di abrogazione espressa non riportata da Normattiva.