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Codice civile

Art. 2098 c.c. — Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.

La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il testo prevede l’annullabilità del contratto concluso in violazione delle regole sulla domanda e offerta di lavoro, con iniziativa del pubblico ministero su denuncia dell’ufficio e termine di un anno dall’assunzione. La disposizione nasce nel contesto del collocamento pubblico del 1942.

Il sistema di assunzione e intermediazione è stato profondamente modificato. Prima di utilizzare questa norma occorre individuare una prescrizione attuale, il suo ambito e le conseguenze che la legislazione vigente le collega. Non ogni errore nella comunicazione di assunzione rende il rapporto annullabile, e il datore non riceve dal testo un potere generale di cancellarlo.

I precedenti reperiti su Brocardi riguardano infrazioni storiche del collocamento e non sono inseriti come regola delle assunzioni contemporanee. Restano distinti validità del rapporto, sanzioni e tutela del lavoro già prestato ai sensi dell’articolo 2126. Lo stato della scheda segnala la necessità di coordinamento speciale, senza dichiarare un’abrogazione espressa che il testo ufficiale non riporta.

Esempio pratico

Il datore scopre un’irregolarità in una comunicazione di assunzione e pretende di negare tutti i salari. Occorre verificare la norma violata e i suoi effetti; il semplice richiamo all’articolo 2098 non elimina i diritti per il lavoro svolto.

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