Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2111 c.c. — Servizio militare 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L’articolo reca la disciplina codicistica della chiamata o del richiamo alle armi. Il primo comma conserva una formula risolutiva storica; il secondo rinvia per il richiamo alla tutela economica e dell’anzianità dell’articolo 2110.

La posizione del lavoratore si determina oggi attraverso la normativa speciale sul servizio militare e il relativo regime di sospensione e conservazione, tenendo conto della sospensione della leva obbligatoria ordinaria.

Il testo non va letto come facoltà attuale di sciogliere automaticamente il rapporto a ogni chiamata. Occorre distinguere un eventuale richiamo effettivo, il tipo di servizio e la legge applicabile al momento.

Esempio pratico

Un dipendente riceve una convocazione per un servizio previsto dalla normativa militare: l’ufficio personale verifica il regime speciale prima di registrare un’estinzione del contratto.

Note

Il primo comma è formulato per la leva obbligatoria storica; applicabilità da coordinare con le leggi speciali sul servizio militare.

Articoli collegati