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Codice civile

Art. 2110 c.c. — Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione III - Del rapporto di lavoro

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Malattia, infortunio, gravidanza e puerperio possono sospendere la prestazione senza cancellare il rapporto. Le forme di retribuzione o indennità e il periodo di conservazione del posto dipendono soprattutto da leggi speciali e contratti applicabili.

Il datore può esercitare il recesso ordinario per superamento del periodo di conservazione nei casi consentiti. Le assenze protette si computano nell’anzianità, mentre la disciplina della maternità e della disabilità introduce ulteriori tutele specifiche.

Non tutte le assenze hanno identica durata, computo o copertura economica. Prima del recesso vanno accertati il comporto pertinente, le eventuali esclusioni, le comunicazioni e i divieti speciali; il rinvio corporativo resta storico.

Esempio pratico

Un lavoratore supera il numero di giorni di malattia indicato nel contratto collettivo: l’azienda controlla prima il computo, le assenze escluse e le tutele speciali.

Giurisprudenza

  • Comporto e terapie salvavita

    Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 17102, 2026, Rv. 678750-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La clausola collettiva esaminata, che esclude dal comporto i giorni di terapie salvavita, ricomprende anche le assenze necessarie a recuperare dagli effetti inabilitanti strettamente connessi alla terapia.

    Fonte →

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