Codice civile
Art. 2135 c.c. — Imprenditore agricolo
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
È imprenditore agricolo chi svolge coltivazione, selvicoltura, allevamento oppure attività connesse. Le attività principali curano un ciclo biologico o una fase necessaria, anche se possono usare acque o strutture diverse dal fondo tradizionale.
Trasformazione e vendita dei prodotti restano connesse quando il medesimo imprenditore utilizza prevalentemente prodotti propri; per beni e servizi conta l’impiego prevalente di risorse normalmente usate nell’attività agricola. Ospitalità e valorizzazione seguono anche le definizioni speciali.
La sola etichetta societaria o la proprietà di un terreno non bastano. La prevalenza e la connessione si verificano sui dati dell’attività effettiva; agevolazioni tributarie e regimi previdenziali hanno requisiti aggiuntivi propri.
Esempio pratico
Un’azienda vinicola trasforma soprattutto uva coltivata da sé e vende il vino: la lavorazione può restare attività agricola connessa; se usa prevalentemente uva comprata, la verifica cambia.
Giurisprudenza
Onere della prova nella liquidazione giudiziale
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 9577, 2026, Rv. 677900-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Chi chiede la liquidazione giudiziale di un imprenditore agricolo deve allegare e provare un’attività commerciale affiancata; chi invoca la connessione agricola di quella attività deve dimostrare i requisiti del terzo comma.
Fonte →Fotovoltaico e connessione con l’attività agricola
Corte di cassazione, sez. L, sentenza n. 7364, 2026, Rv. 678642-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Ai fini del regime previdenziale esaminato, la produzione fotovoltaica può mantenere carattere agricolo connesso se utilizza risorse normalmente impiegate nell’attività e conserva la vocazione agricola del fondo. La prevalenza sostanziale dell’impianto rispetto alla coltivazione può impedire tale qualificazione.
Fonte →
Note
------------- AGGIORNAMENTO (133a) Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico". ------------- AGGIORNAMENTO (271) Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".